PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Parma una sezione staccata della corte d'appello di Bologna con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.
      2. È istituita in Parma una sezione della corte d'appello di Bologna in funzione di corte di assise d'appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.
      2. Nello stesso termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1.

Art. 3.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione staccata della corte d'appello di Bologna con sede in Parma e della sezione della corte d'appello

 

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di Bologna in funzione di corte di assise d'appello con sede in Parma, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, fissata ai sensi dell'articolo 2, comma 2.