1. È istituita in Parma una sezione staccata della corte d'appello di Bologna con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.
2. È istituita in Parma una sezione della corte d'appello di Bologna in funzione di corte di assise d'appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.
1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1.
1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione staccata della corte d'appello di Bologna con sede in Parma e della sezione della corte d'appello